Capo IX

Art. 45

Contabilità soggette a revisione (art. 221, d.P.R. n. 170 del 2005)

In vigore dal 6 lug 2013
Contabilità soggette a revisione (art. 221, d.P.R. n. 170 del 2005) 1. Tutte le contabilità dei lavori eseguiti a ditta, a cottimo e con i reparti del Genio sono verificate, a cura degli organi esecutivi, prima dell'emissione di ogni acconto nonché prima del pagamento del saldo. 2. L'autorità responsabile dell'approvazione del collaudo può disporre, per motivi eccezionali, anche una revisione prima dell'effettuazione delle operazioni di collaudo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236#art-45

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