Capo VII

Art. 38

Capo dell'organo esecutivo (art. 165, d.P.R. n. 170 del 2005)

In vigore dal 6 lug 2013
Capo dell'organo esecutivo (art. 165, d.P.R. n. 170 del 2005) 1. Il capo dell'organo esecutivo del Genio è un ufficiale con grado dirigenziale del Genio. 2. Il capo dell'organo esecutivo ricopre l'incarico di responsabile unico del procedimento o di responsabile del procedimento di una o più fasi del procedimento, come indicato dall'. 3. Oltre a ricoprire l'incarico di cui al comma 2, il capo dell'organo esecutivo è responsabile della verifica e del controllo degli atti tecnico-amministrativi predisposti dai comandi degli enti nell'affidamento ed esecuzione degli interventi a essi demandati dagli organi tecnici centrali di Forza armata. In tale attività riferisce a questi ultimi circa la regolarità delle procedure amministrative seguite.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236#art-38

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