Capo IV

Art. 13

Responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici (articoli 16, comma 2, e 17, comma 3, d.P.R. n. 170 del 2005)

In vigore dal 6 lug 2013
Responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici (, comma 2, e 17, comma 3, d.P.R. n. 170 del 2005) 1. L'incarico di responsabile unico o di responsabile della singola fase del procedimento è assegnato, nell'atto di avvio del singolo procedimento: a) da Geniodife, per le opere di cui agli ; b) dalla Forza armata, per i lavori di cui all'; c) dall'organo tecnico di Forza armata, nei casi in cui tale organo sia incaricato della realizzazione degli interventi; d) da Teledife, per quanto attiene alle opere speciali, OS 17 e OS 19, di cui all'allegato «A» del regolamento generale. 2. Il responsabile unico del procedimento, il responsabile per la fase di progettazione e il responsabile per la fase di esecuzione devono essere tecnici in possesso di titolo di studio e competenza adeguati all'intervento da realizzare. A tale scopo sono nominati ufficiali del Genio, ovvero dirigenti o funzionari civili dei ruoli tecnici con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni. 3. Per particolari esigenze organizzative, il responsabile del procedimento può svolgere, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche incarichi di progettazione e di direzione dei lavori, limitatamente agli interventi di manutenzione ordinaria di importo non superiore a 200.000 euro. 4. Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ai sensi dell'art. 196, comma 4, del codice, deve possedere, se non dirigente, un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni. 5. Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti di tutte le unità organizzative coinvolte della stazione appaltante, centrali e periferiche, e, in particolare, degli organi esecutivi del Genio. 6. Il responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall', comma 5, del codice, con riferimento all'intervento affidatogli, ferme restando le ulteriori sanzioni disciplinari, amministrative e penali previste dalla normativa vigente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236#art-13

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