Sez. II

Art. 17

Competenze (art. 2, comma 8, d.P.R. n. 170 del 2005)

In vigore dal 6 lug 2013
Competenze (, comma 8, d.P.R. n. 170 del 2005) 1. L'individuazione delle esigenze tecnico-operative, l'elaborazione del programma triennale e la redazione dell'elenco annuale dei lavori sono di competenza degli Stati maggiori di Forza armata e degli organi centrali del Ministero della difesa, quali enti programmatori. 2. Gli studi di fattibilità redatti per l'elaborazione dei programmi evidenziano, tra l'altro, la motivazione dell'intervento. 3. Dopo l'approvazione, i programmi sono trasmessi a Geniodife o agli organi tecnici di Forza armata, laddove competenti, che ne avviano l'esecuzione mediante diramazione agli organi esecutivi del Genio. 4. Contestualmente gli organismi di cui al comma 3 inviano i programmi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'Osservatorio per la pubblicità prevista dall', comma 11, del codice, con omissione dei lavori segretati e di quelli esclusi ai sensi dell' del codice. 5. La programmazione degli interventi realizzati dalle Forze armate fuori dal territorio nazionale è disciplinata al Capo XII.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236#art-17

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