Capo II

Art. 5

Infrastrutture finanziate con i fondi nazionali (art. 3, d.P.R. n. 170 del 2005)

In vigore dal 6 lug 2013
Infrastrutture finanziate con i fondi nazionali (, d.P.R. n. 170 del 2005) 1. Le infrastrutture finanziate con fondi nazionali, con le modalità previste dall'art. 536 del codice dell'ordinamento militare, usate dalle Forze armate per attività non riconducibili alla NATO e quelle che, pur essendo usate da Forze alleate, non sono da realizzare con fondi comuni della NATO, sono realizzate con le procedure previste dal presente regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236#art-5

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