Capo X
Art. 57
Ulteriori provvedimenti amministrativi (art. 241, d.P.R. n. 170 del 2005)
In vigore dal 6 lug 2013
Ulteriori provvedimenti amministrativi
(art. 241, d.P.R. n. 170 del 2005)
1. All'emissione degli ulteriori provvedimenti amministrativi, di cui all'art. 234 del regolamento generale, provvede l'ente deputato all'approvazione del contratto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236#art-57