Art. 51 · Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo
Capo X

Art. 51

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Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo

In vigore dal 6 lug 2013
1. Restano a carico dell'esecutore gli oneri di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 224 del regolamento generale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236#art-51