Capo XI

Art. 64

Sistemi di esecuzione dei lavori in economia (art. 181, d.P.R. n. 170 del 2005)

In vigore dal 6 lug 2013
Sistemi di esecuzione dei lavori in economia (art. 181, d.P.R. n. 170 del 2005) 1. Ai sensi dell', comma 1, e dell'art. 196, comma 7, del codice, i lavori in economia possono essere eseguiti con tre sistemi: a) in amministrazione diretta; b) a mezzo cottimi; c) a mezzo reparti del Genio, anche con l'ausilio di personale di truppa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236#art-64

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