Sez. II
Art. 71
Contabilità delle spese di lavori per cottimi (art. 214, d.P.R. n. 170 del 2005)
In vigore dal 6 lug 2013
Contabilità delle spese di lavori per cottimi
(art. 214, d.P.R. n. 170 del 2005)
1. I cottimi sono contabilizzati con annotazione sul libretto dell'assistente e successiva trascrizione sul registro di contabilità. La trascrizione sul registro di contabilità è effettuata separando i cottimi e riportando le annotazioni dal libretto in ordine cronologico.
2. Le annotazioni sul libretto dell'assistente sono firmate da questi e dall'appaltatore o suo rappresentante. Il registro di contabilità è firmato, per ogni trascrizione, dal direttore dei lavori, dall'assistente dei lavori e dall'appaltatore.
3. Qualora sia necessario, per sopravvenuta esigenza, eccedere i quantitativi previsti per i cottimi, il responsabile del procedimento per l'esecuzione può disporre l'aumento delle quantità senza ricorrere a ulteriori autorizzazioni dell'ente che ha decretato la spesa, purchè non sia superato l'importo autorizzato e le variazioni non eccedano il venti per cento del quantitativo preventivato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236#art-71