Sez. II
Art. 72
Contabilità dei lavori eseguiti con i reparti del Genio (art. 215, d.P.R. n. 170 del 2005)
In vigore dal 6 lug 2013
Contabilità dei lavori eseguiti con i reparti del Genio
(art. 215, d.P.R. n. 170 del 2005)
1. Oltre alle documentazioni di cui agli , la contabilità deve contenere, ove previsto, anche le note degli operai occasionali.
2. Le note sono compilate giornalmente dall'assistente dei lavori su apposito libretto nel quale sono indicate le generalità dell'operaio, la qualifica e le ore di effettivo impiego giornaliero.
3. Ogni settimana, o al termine del lavoro se di durata inferiore, l'assistente dei lavori trascrive le giornate degli operai su una nota riepilogativa e la sottopone al direttore dei lavori per la firma. Una volta firmato dal direttore dei lavori, il riepilogo è trasmesso al responsabile del procedimento, per le successive azioni di verifica e di contabilizzazione delle paghe e per l'inoltro ai fini del pagamento. Sono, altresì, contabilizzate le spese di missione del personale militare e civile della Difesa, qualora impiegato fuori dalla sede di servizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236#art-72