Sez. III
Art. 76
Documenti da consegnare al collaudatore (art. 250, d.P.R. n. 170 del 2005)
In vigore dal 6 lug 2013
Documenti da consegnare al collaudatore
(art. 250, d.P.R. n. 170 del 2005)
1. Per il collaudo dei lavori sono forniti all'organo di collaudo il progetto, le eventuali varianti intervenute in corso d'opera nonché, per i lavori in amministrazione diretta, i rendiconti delle spese effettuate per manodopera, materiali e noleggi, completi di fatture quietanziate, e, per i lavori a cottimo fiduciario, la documentazione prevista per i lavori a ditta.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236#art-76