Capo XII
Art. 81
Programmazione (art. 41, d.P.R. n. 170 del 2005)
In vigore dal 6 lug 2013
Programmazione
(, d.P.R. n. 170 del 2005)
1. Qualora il dispiegamento delle Forze armate prosegua per tempi tali da far ritenere conveniente la realizzazione di strutture permanenti o semipermanenti, il comandante del contingente propone la realizzazione degli interventi.
2. L'approvazione delle proposte compete all'organo di vertice sovraordinato, acquisito il parere tecnico degli organi di cui all' per i rispettivi interventi di responsabilità.
3. I programmi non sono soggetti agli obblighi di pubblicità ai sensi dell'art. 196, comma 5, del codice.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236#art-81