Capo XII

Art. 85

Collaudo (art. 254, d.P.R. n. 170 del 2005)

In vigore dal 6 lug 2013
Collaudo (art. 254, d.P.R. n. 170 del 2005) 1. Il collaudo è disposto e approvato secondo le competenze previste dall' con le procedure e le modalità previste dal presente regolamento e deve essere concluso entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori. 2. Il responsabile del procedimento per la fase di progettazione definisce, secondo la natura e la tipologia dei lavori, la certificazione che dovrà corredare il certificato di collaudo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236#art-85

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo