Capo XII
Art. 87
Opere speciali per la difesa ambientale (art. 43, d.P.R. n. 170 del 2005)
In vigore dal 6 lug 2013
Opere speciali per la difesa ambientale
(, d.P.R. n. 170 del 2005)
1. Per la realizzazione di interventi di difesa e di ripristino ambientale, conseguenti al degrado provocato da interventi fuori del territorio nazionale, si applicano le norme del presente Capo.
2. Nel caso di partecipazione a programmi di difesa e di ripristino ambientale conseguenti ad accordi internazionali, si applicano le norme del presente regolamento, ove non in contrasto con la normativa internazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236#art-87