Titolo III

Art. 91

Redazione e firma dei progetti (art. 87, d.P.R. n. 170 del 2005)

In vigore dal 6 lug 2013
Redazione e firma dei progetti (, d.P.R. n. 170 del 2005) 1. I progetti sono redatti, di norma, dagli uffici tecnici della Direzione competente, degli organi tecnici di Forza armata ovvero degli organi esecutivi del Genio, e sono firmati da ufficiali, marescialli e dipendenti civili appartenenti alla terza area funzionale con profilo tecnico ovvero alla dirigenza, in possesso dei requisiti di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236#art-91

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