Titolo IV
Art. 94
Organi del procedimento
In vigore dal 6 lug 2013
1. La stazione appaltante può procedere con unico atto alla nomina del responsabile del procedimento unitamente o meno a quella del direttore dell' esecuzione, con riferimento a interi settori contrattuali.
2. Per esigenze organizzative, il responsabile del procedimento e il direttore dell'esecuzione possono avvalersi, in ciascuna fase del procedimento, di collaboratori con specifiche competenze cui affidare, sotto la propria sorveglianza, alcune delle attività di loro competenza; i collaboratori possono essere individuati nell'ambito degli organi tecnici e degli organismi fruitori dei servizi e delle forniture.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236#art-94