Capo II
Art. 96
Spese contrattuali (art. 6, decreto ministeriale n. 200 del 2000)
In vigore dal 6 lug 2013
Spese contrattuali
(, decreto ministeriale n. 200 del 2000)
1. L'esecutore è tenuto a versare nel conto corrente intestato alla tesoreria centrale o provinciale dello Stato territorialmente competente la somma indicata dall'Amministrazione per le spese di copia, stampa, bollo e registrazione del contratto e degli altri atti relativi.
2. Il versamento è effettuato entro cinque giorni lavorativi dalla data di stipulazione del contratto.
3. In caso di ritardo il relativo importo è aumentato degli interessi legali, decorrenti dalla data di scadenza fino alla data di effettivo versamento.
4. L'attestazione del versamento è immediatamente prodotta all'ufficiale rogante della stazione appaltante.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236#art-96