Capo XII
Art. 80
Lavori a sostegno di rapido dispiegamento e per l'incremento della protezione delle forze (articoli 40 e 85, d.P.R. n. 170 del 2005)
In vigore dal 6 lug 2013
Lavori a sostegno di rapido dispiegamento e per l'incremento della protezione delle forze
(, d.P.R. n. 170 del 2005)
1. In funzione dell'urgenza, dichiarata dal comandante del contingente o dell'organo di vertice sovraordinato, gli interventi sono disposti direttamente dal comandante delle forze dispiegate, sulla base dei fondi accreditati al comando stesso e delle capacità tecniche di cui dispone.
2. Degli interventi di cui al comma 1 è data immediata comunicazione a Geniodife e agli organi tecnici di Forza armata, cui vanno, altresì, trasmessi i consuntivi delle opere realizzate e delle spese sostenute.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236#art-80