Art. 71 · Contabilità delle spese di lavori per cottimi (art. 214, d.P.R. n. 170 del 2005)
Sez. II

Art. 71

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Contabilità delle spese di lavori per cottimi (art. 214, d.P.R. n. 170 del 2005)

In vigore dal 6 lug 2013
Contabilità delle spese di lavori per cottimi (art. 214, d.P.R. n. 170 del 2005) 1. I cottimi sono contabilizzati con annotazione sul libretto dell'assistente e successiva trascrizione sul registro di contabilità. La trascrizione sul registro di contabilità è effettuata separando i cottimi e riportando le annotazioni dal libretto in ordine cronologico. 2. Le annotazioni sul libretto dell'assistente sono firmate da questi e dall'appaltatore o suo rappresentante. Il registro di contabilità è firmato, per ogni trascrizione, dal direttore dei lavori, dall'assistente dei lavori e dall'appaltatore. 3. Qualora sia necessario, per sopravvenuta esigenza, eccedere i quantitativi previsti per i cottimi, il responsabile del procedimento per l'esecuzione può disporre l'aumento delle quantità senza ricorrere a ulteriori autorizzazioni dell'ente che ha decretato la spesa, purchè non sia superato l'importo autorizzato e le variazioni non eccedano il venti per cento del quantitativo preventivato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236#art-71