Sez. IV
Art. 118
Consegna (art. 21, decreto ministeriale n. 200 del 2000)
In vigore dal 6 lug 2013
Consegna
(, decreto ministeriale n. 200 del 2000)
1. L'esecutore è tenuto a introdurre, a propria cura, rischio e a proprie spese, nei luoghi, nei locali e con le modalità convenute in contratto, i beni oggetto della prestazione.
2. L'esecutore dà avviso scritto all'Amministrazione di ogni singola consegna nelle forme previste dall' del codice.
3. In caso di fornitura i beni diventano di proprietà dell'Amministrazione solo dopo la verifica di conformità, l'accettazione definitiva e la consegna.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236#art-118