Sez. III

Art. 117

Mezzi, attrezzature, materiali e prodotti rifiutati (art. 32, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

In vigore dal 6 lug 2013
Mezzi, attrezzature, materiali e prodotti rifiutati (, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 1. In relazione alla tipologia degli oggetti contrattuali, su decisione dell'organo di verifica, gli stessi, in caso di rifiuto, sono punzonati o resi inequivocabilmente individuabili, con modalità adeguate, al fine di impedirne la ripresentazione in tempi e occasioni successivi, a meno che l'organo di verifica non ritenga che l'oggetto stesso possa essere utilmente rilavorato e ripresentato alle prove di verifica. 2. Qualora la verifica si svolga presso enti militari, gli oggetti contrattuali rifiutati sono ritirati entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di rifiuto. Trascorso tale termine l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla rimozione e all'immagazzinamento degli stessi, anche in luoghi estranei, a rischio e spese dell'esecutore, oppure alla vendita, per conto, a rischio e spese dell'esecutore. 3. In ogni caso l'Amministrazione non risponde dei danni o dei deterioramenti derivati agli oggetti contrattuali rifiutati durante l'immagazzinamento o il trasporto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236#art-117

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo