Sez. III
Art. 114
Esito delle prove di verifica di conformità (art. 29, decreto ministeriale n. 200 del 2000)
In vigore dal 6 lug 2013
Esito delle prove di verifica di conformità
(, decreto ministeriale n. 200 del 2000)
1. L'organo di verifica, sulla base delle prove e degli accertamenti di cui all', tenuto conto delle osservazioni dell'esecutore, propone alla stazione appaltante, con apposito verbale, l'accettazione delle forniture sottoposte a verifica, ovvero il loro rifiuto quando risultino non rispondenti alle prescrizioni tecniche e alle condizioni contrattuali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236#art-114