Sez. III

Art. 113

Esecuzione delle prove di verifica di conformità

In vigore dal 6 lug 2013
1. Le prove di verifica di conformità, alle quali debbono essere sottoposti i materiali prima della loro accettazione, vengono eseguite nei modi stabiliti dagli allegati tecnici dei singoli contratti, con ogni mezzo e con le più ampie facoltà, dall'organo di verifica. 2. L'organo di verifica valuta la rispondenza o meno dei materiali alle caratteristiche prescritte e ne propone l'accettazione, oppure il rifiuto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236#art-113

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