Capo IV

Art. 120

Corresponsione e modalità dei pagamenti (articoli 41 e 42, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

In vigore dal 6 lug 2013
Corresponsione e modalità dei pagamenti (, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 1. I pagamenti, dedotte le eventuali penalità, sono corrisposti a seguito di presentazione di fatture e della documentazione indicata in contratto dopo la verifica di conformità, la consegna e l'accettazione, nonché ad accertata rispondenza dei dati contabili riportati in fattura rispetto alle risultanze di fatto e alle prescrizioni economiche del contratto e degli allegati. Nei limiti delle forniture di beni già eseguite e verificate possono essere liquidati e pagati in conto i corrispondenti importi. 2. I pagamenti sono effettuati a favore degli aventi titolo secondo le modalità previste dal contratto. 3. Per i pagamenti per le forniture di materiali destinati alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e relativi ad attività anche addestrative, svolte in territorio nazionale o fuori dal territorio nazionale, si applica l'art. 542 del codice dell'ordinamento militare. 4. In caso di variazione, rispetto a quanto previsto in contratto, dei dati necessari per l'effettuazione del pagamento, l'esecutore deve tempestivamente notificare all'Amministrazione l'avvenuta variazione, giustificandola con idonea documentazione; in difetto di tale notifica l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti in conformità alle previsioni contrattuali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236#art-120

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