Capo IV

Art. 121

Anticipazioni

In vigore dal 6 lug 2013
1. L'erogazione delle anticipazioni, nei casi e nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti, è subordinata alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorata del tasso d'interesse legale rapportato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, nei termini contrattualmente definiti. 2. L'importo della garanzia è progressivamente ridotto nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, in rapporto al recupero dell'anticipazione da parte dell'Amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236#art-121

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