Capo V
Art. 126
Disapplicazione delle penalità (art. 36, decreto ministeriale n. 200 del 2000)
In vigore dal 6 lug 2013
Disapplicazione delle penalità
(, decreto ministeriale n. 200 del 2000)
1. L'eventuale domanda di disapplicazione delle penalità nelle quali l'esecutore sia incorso è presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione della penalità.
2. La domanda, completa degli eventuali documenti giustificativi o contenente l'espressa riserva della loro presentazione appena possibile, è indirizzata all'Amministrazione per le decisioni, tramite il responsabile del procedimento, il quale provvede a inoltrarla dopo averla corredata con le proprie osservazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236#art-126