Art. 118 · Consegna (art. 21, decreto ministeriale n. 200 del 2000)
Sez. IV

Art. 118

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Consegna (art. 21, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

In vigore dal 6 lug 2013
Consegna (, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 1. L'esecutore è tenuto a introdurre, a propria cura, rischio e a proprie spese, nei luoghi, nei locali e con le modalità convenute in contratto, i beni oggetto della prestazione. 2. L'esecutore dà avviso scritto all'Amministrazione di ogni singola consegna nelle forme previste dall' del codice. 3. In caso di fornitura i beni diventano di proprietà dell'Amministrazione solo dopo la verifica di conformità, l'accettazione definitiva e la consegna.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236#art-118