Titolo II

Art. 7

Criteri generali per il reclutamento e la valutazione dei candidati

In vigore dal 20 gen 2012
1. Le prove della procedura di reclutamento e le relative modalità di valutazione devono essere rapportate alla tipologia dei profili richiesti e possono essere differenziate con riferimento al tipo di contratto a tempo indeterminato o determinato. 2. Le procedure di reclutamento si svolgono ai sensi dell', comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, tenuto conto delle aree e dei profili cui si riferiscono. 3. I concorsi per esame ed i concorsi per titoli ed esami consistono in almeno due prove scritte ed in una prova orale; ove previsto, si provvede inoltre alla valutazione dei titoli ai sensi dell' del presente regolamento, in relazione alla specificità dei profili messi a concorso. 4. Per le categorie per le quali non è richiesto il possesso della laurea specialistica o del diploma di laurea, il bando di concorso relativo può stabilire che le prove consistano in appositi test bilanciati da risolvere in un tempo predeterminato, ovvero in prove pratiche attitudinali tendenti ad accertare le capacità dei candidati con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere. 5. I giudizi espressi dalla commissione esaminatrice nelle diverse fasi valutative sono definitivi e, laddove negativi, comportano l'esclusione dalle successive fasi previste dal bando.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-11-15;224#art-7

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