Titolo II
Art. 11
Tutela dei dati personali
In vigore dal 20 gen 2012
1. Ai sensi della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, gli esiti degli accertamenti connessi alle procedure selettive di cui al presente regolamento, nonché i dati personali forniti dagli interessati in relazione a qualsiasi forma di reclutamento sono raccolti e custoditi presso l'archivio del competente ufficio del settore amministrazione, affari generali e finanza dell'Agenzia.
2. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il responsabile del competente ufficio del settore amministrazione, affari generali e finanza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-11-15;224#art-11