Titolo II
Art. 10
Accertamento della regolarità degli atti e designazione dei vincitori
In vigore dal 20 gen 2012
Accertamento della regolarità degli atti
e designazione dei vincitori
1. La commissione esaminatrice, esaurita l'attività di valutazione, forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato e la trasmette al responsabile del procedimento.
2. L'ufficio preposto al reclutamento del personale, valutate le eventuali precedenze e preferenze dichiarate e comprovate all'atto della presentazione della domanda dai candidati risultati idonei, formula la graduatoria finale dei candidati e provvede ad inoltrarla al direttore affinché quest'ultimo possa procedere all'approvazione della stessa ed alla proclamazione dei vincitori, subordinatamente all'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Dalla data della pubblicazione della graduatoria decorre il termine per le eventuali impugnative.
3. Il provvedimento di proclamazione dei vincitori è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia entro cinque giorni dall'approvazione della graduatoria, ovvero con le modalità stabilite dal bando o dall'avviso di selezione.
4. La graduatoria rimane efficace per il periodo indicato dalle disposizioni legislative in vigore a decorrere dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e può essere utilizzata per la copertura dei posti per i quali il concorso era stato bandito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-11-15;224#art-10