Titolo II

Art. 9

Titoli

In vigore dal 20 gen 2012
1. Ai fini della formazione delle graduatorie di merito relative alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale con contratti a tempo determinato ed indeterminato, sono valutabili soltanto i titoli che non costituiscono requisito di ammissione previsto dal bando. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria sono stabiliti come segue: a) titoli di cultura; b) titoli professionali; c) titoli vari. 2. Rientrano tra i titoli di cultura i titoli di studio aggiuntivi rispetto a quello richiesto per la partecipazione alla procedura di reclutamento purchè coerenti con il profilo da ricoprire, essendo il titolo di studio richiesto per l'ammissione eventualmente valutabile unicamente in relazione al voto riportato. Rientrano tra i predetti titoli, i diplomi di laurea e le lauree specialistiche, i dottorati di ricerca, i diplomi di specializzazione universitaria rilasciati o riconosciuti dallo Stato o conseguiti all'estero, purchè riconosciuti equipollenti a quelli nazionali. 3. Rientrano tra i predetti titoli di cultura, con un livello inferiore di valutazione rispetto a quelli del comma 2, gli attestati di frequenza a corsi e master di perfezionamento universitari, le borse di studio rilasciate da università o amministrazioni pubbliche, i corsi di aggiornamento, qualificazione o similari, rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato. 4. Rientrano tra i titoli professionali quelli riguardanti le abilitazioni all'insegnamento e alle professioni, l'espletamento di incarichi e servizi presso amministrazioni pubbliche o private, enti od organismi internazionali, nonché società od enti di provenienza per il personale di cui all'; il servizio prestato a tempo determinato presso amministrazioni pubbliche o private, enti od organismi internazionali, nonché società od enti di provenienza per il personale di cui all', è titolo valutabile ai fini della formazione delle graduatorie relative alle procedure concorsuali per l'assunzione a tempo determinato ed indeterminato, lo svolgimento di attività di ricerca, di sperimentazione, di studio in genere, presso istituti universitari, ovvero di ricerca o sperimentazione, di diritto pubblico o riconosciuti dallo Stato; i lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni e per speciale incarico conferitogli dall'ente di appartenenza o da altre pubbliche amministrazioni purchè riguardanti il profilo cui il medesimo candidato concorre; i riconoscimenti speciali quali encomi; l'anzianità rivestita nel profilo immediatamente inferiore a quello posto a concorso ed anzianità complessiva di servizio, anche nelle società od enti di provenienza per il personale di cui all', tali categorie di titoli possono o meno essere considerate alternative. La valutazione è differenziata a seconda che si tratti di servizi resi in livelli eguali o inferiori rispetto a quelli messi a concorso; è consentita una limitazione del periodo massimo valutabile e non sono valutabili servizi o incarichi analoghi ripetuti nel tempo. 5. Rientrano tra i titoli vari: pubblicazioni in riviste, testi o volumi specialistici presenti per esteso su riviste con criteri oggettivi di qualità relativamente a lavori originali, comunicazioni a congressi o convegni pubblicati in atti, premi ed altre attività collegabili purchè attinenti alle materie oggetto delle prove di concorso, brevetti ed invenzioni. 6. La commissione esaminatrice stabilisce preventivamente, e comunque prima di aver preso visione dei nominativi dei candidati, i titoli valutabili per ciascuna delle predette categorie fissandone il relativo punteggio. In ogni caso sono valutati soltanto i titoli posseduti e materialmente prodotti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva. 7. Ferma restando l'eventuale diversa valutazione in ordine alla specificità delle aree professionali in relazione alle quali la procedura selettiva viene attivata, la ripartizione dei titoli e dei relativi punteggi nelle tre categorie principali di cui sopra deve avvenire equamente, evitando di attribuire ad una categoria una influenza determinante rispetto alle altre due. 8. Nelle selezioni per titoli ed esami non può essere assegnato ai titoli un punteggio superiore a dieci trentesimi del punteggio complessivo. 9. In tutti i casi in cui la commissione esaminatrice non valuti un titolo devono essere specificate le ragioni della mancata valutazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-11-15;224#art-9

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