Titolo II

Art. 4

Responsabile del procedimento

In vigore dal 20 gen 2012
1. Il dirigente dell'ufficio competente in materia di reclutamento e formazione del personale, di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 35, con proprio provvedimento nomina il responsabile di ciascun procedimento concorsuale-selettivo, di norma, nell'ambito delle risorse umane assegnate al proprio ufficio. Il nominativo del responsabile del procedimento deve essere indicato nel bando concorsuale o nell'avviso di selezione. 2. Il responsabile del procedimento ha il compito di garantire la regolarità del procedimento medesimo nel rispetto della normativa di riferimento e dei termini fissati dal provvedimento di avvio della selezione o nel bando di concorso. Il responsabile del procedimento cura, tra l'altro, l'esatto adempimento in ordine a: a) pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e con le altre forme di pubblicità previste dall'; b) informatizzazione delle domande e suddivisione in elenchi dei partecipanti; c) istruttoria delle domande finalizzata all'accertamento del possesso da parte dei candidati dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando, nonché all'accertamento della regolarità delle domande e della documentazione presentate dai candidati prima dell'inoltro della stessa alla commissione esaminatrice; d) predisposizione dei decreti di esclusione dei candidati motivati dal difetto di almeno uno dei requisiti richiesti dal bando; e) notifica ai candidati del provvedimento di esclusione attraverso invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; f) predisposizione del decreto di nomina della commissione esaminatrice; g) predisposizione, d'intesa con l'ufficio preposto al trattamento economico e giuridico, dei decreti di impegno relativi ai compensi spettanti ai componenti della commissione esaminatrice, contestualmente all'adempimento di cui alla lettera f) ovvero qualora non possibile al termine della procedura selettiva; h) adempimenti relativi all'insediamento della commissione esaminatrice, quali l'invio di copia del decreto di nomina ad ogni singolo componente, l'individuazione della sede di svolgimento delle attività della commissione, l'avvio dei contatti con il segretario della commissione in vista della futura trasmissione della documentazione afferente il concorso; i) consegna formale al segretario della commissione esaminatrice della documentazione riguardante i candidati ammessi alla procedura selettiva; l) approvazione, da parte della commissione esaminatrice, dei test relativi alla prova scritta sostitutivi dell'elaborato in forma scritta da somministrare in forma automatizzata; m) custodia degli eventuali questionari o test relativi alla prova preselettiva o scritta ovvero di entrambe qualora la medesima custodia non risulti assegnata alla commissione esaminatrice ovvero alla impresa che ne cura la predisposizione in base al contratto di esternalizzazione; n) organizzazione logistica dello svolgimento delle prove preliminari o delle prove scritte ovvero di entrambe; o) comunicazione ai candidati del superamento della prova preliminare o della prova scritta ovvero di entrambe e della data fissata per le successive prove; p) d'intesa con il segretario della commissione esaminatrice, organizzazione logistica delle sedute relative alle prove orali; q) acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei titoli di precedenza e preferenza; r) predisposizione del decreto di approvazione della graduatoria finale di merito e della nomina dei vincitori a seguito della trasmissione dell'ultimo verbale da parte del segretario della commissione esaminatrice; s) pubblicazione, anche mediante avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito dell'Agenzia della graduatoria dei vincitori; t) ricezione formale dal segretario della commissione esaminatrice della documentazione riguardante i candidati che ha formato oggetto dell'attività valutativa da parte della commissione stessa al termine delle operazioni concorsuali; u) archiviazione della predetta documentazione in ossequio alla normativa concernente la tutela dei dati personali; v) calcolo dei compensi spettanti ai componenti la commissione esaminatrice ed inoltro della documentazione relativa all'ufficio competente per la liquidazione degli stessi; z) ogni ulteriore adempimento relativo allo svolgimento dell'attività procedimentale. 3. Il responsabile del procedimento è, altresì, competente in materia di istanze di accesso agli atti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-11-15;224#art-4

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