Titolo II
Art. 6
Adempimenti preliminari della commissione esaminatrice
In vigore dal 20 gen 2012
Adempimenti preliminari
della commissione esaminatrice
1. I membri, anche aggregati, della commissione esaminatrice nella loro prima riunione e in ogni caso prima dell'inizio delle prove sottoscrivono una dichiarazione di non sussistenza di situazioni di incompatibilità tra i singoli componenti e i candidati, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, a seguito della presa visione dell'elenco nominativo degli stessi.
2. Successivamente alla verifica delle eventuali incompatibilità, la commissione esaminatrice procede alla:
a) definizione, prima dell'inizio delle prove, del termine del procedimento di reclutamento in considerazione del numero dei candidati e del tipo di procedura, dandone comunicazione al responsabile del procedimento per la pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia. In assenza dell'individuazione del predetto termine si applica il termine stabilito dall', comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
b) definizione, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande, dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove e determinazione dei punteggi attribuiti alle categorie dei titoli e alle articolazioni degli stessi eventualmente individuate, nonché dei punteggi attribuiti alle singole prove, differenziate in relazione alla specificità dei profili messi a concorso e delle modalità di assunzione che può essere con contratto a tempo indeterminato ovvero con contratto a tempo determinato o contratti di formazione e lavoro.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-11-15;224#art-6