Titolo II
Art. 3
Pubblicità del procedimento di reclutamento
In vigore dal 20 gen 2012
1. I bandi concorsuali relativi al reclutamento del personale sono pubblicati per intero, mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Agenzia.
2. Qualora le procedure di cui al comma 1 abbiano ad oggetto la copertura di posizioni di lavoro specialistico o altamente qualificato, l'Agenzia può dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione ai gestori dell'infrastruttura ferroviaria, alle imprese ferroviarie e alle società e agli enti nazionali, internazionali ed esteri che per la loro attività specifica utilizzano personale in possesso di competenza professionale analoga a quella richiesta per la partecipazione alla procedura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-11-15;224#art-3