Titolo III
Art. 12
Accesso alla dirigenza e svolgimento delle selezioni
In vigore dal 20 gen 2012
1. L'accesso al ruolo di dirigente dell'Agenzia avviene, per i posti vacanti e disponibili, con concorso pubblico per esami, o per titoli ed esami, ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, secondo quanto previsto all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Al concorso per esami ed a quello per titoli ed esami possono essere ammessi i dipendenti ed i soggetti di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché il personale di cui all' inquadrato nel ruolo dell'Agenzia, munito di diploma di laurea o laurea specialistica, che abbia compiuto almeno cinque anni complessivi di servizio presso l'Agenzia compreso il periodo di utilizzazione di cui all', comma 8, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il diploma di laurea sulla base della tabella di equiparazione di cui all', comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.
3. La procedura concorsuale si svolge secondo le modalità indicate all' del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272. Qualora la procedura preveda anche la valutazione di titoli, questa viene effettuata ai sensi dell' del presente regolamento.
4. Il trenta per cento dei posti a concorso è riservato al personale dipendente dell'Agenzia appartenente da almeno quindici anni alla qualifica per la quale è previsto l'accesso con diploma di laurea o laurea specialistica, purchè in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando. Qualora la quota di cui trattasi non venga interamente ricoperta da personale avente i requisiti sopra citati, la parte rimanente fino alla concorrenza del trenta per cento dei posti messi a concorso è riservata al personale dell'Agenzia comunque appartenente alla qualifica per la quale è previsto l'accesso con diploma di laurea o laurea specialistica, purchè in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando, ivi compresa l'anzianità di servizio di almeno cinque anni di cui al comma 2.
5. I vincitori del concorso sono assunti dall'Agenzia e, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, ove non abbiano già maturato un'esperienza dirigenziale, sono tenuti a frequentare un ciclo di attività formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, secondo quanto disposto all'articolo 28, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
6. I requisiti specifici e le procedure di selezione di cui ai commi da 1 a 5 sono stabiliti nei relativi avvisi o bandi.
7. La retribuzione dei dirigenti di cui al presente articolo è stabilita con contratto individuale. Il trattamento economico fondamentale e quello accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione, ai risultati conseguiti ed alla professionalità posseduta, sono determinati sulla base dei contratti collettivi per l'area dirigenziale applicabili al personale dell'Agenzia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-11-15;224#art-12