Titolo V
Art. 15
Formazione
In vigore dal 20 gen 2012
1. Le attività di formazione sono rivolte a:
a) valorizzare il patrimonio professionale dell'Agenzia;
b) assicurare la continuità operativa dei servizi migliorandone la qualità e l'efficienza;
c) sostenere i processi di cambiamento organizzativo.
2. L'Agenzia promuove ed attua, nel rispetto delle disposizioni contrattuali, interventi e programmi di formazione permanente e di aggiornamento continuo del personale, per migliorarne il livello di prestazione nelle posizioni attualmente ricoperte e accrescerne le capacità potenziali in funzione dell'affidamento di incarichi diversi, anche ai fini dello sviluppo di professionalità polivalenti e della progressione di carriera.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-11-15;224#art-15