Art. 15 · Formazione
Titolo V

Art. 15

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Formazione

In vigore dal 20 gen 2012
1. Le attività di formazione sono rivolte a: a) valorizzare il patrimonio professionale dell'Agenzia; b) assicurare la continuità operativa dei servizi migliorandone la qualità e l'efficienza; c) sostenere i processi di cambiamento organizzativo. 2. L'Agenzia promuove ed attua, nel rispetto delle disposizioni contrattuali, interventi e programmi di formazione permanente e di aggiornamento continuo del personale, per migliorarne il livello di prestazione nelle posizioni attualmente ricoperte e accrescerne le capacità potenziali in funzione dell'affidamento di incarichi diversi, anche ai fini dello sviluppo di professionalità polivalenti e della progressione di carriera.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-11-15;224#art-15