Titolo VI

Art. 18

Inquadramento del personale proveniente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

In vigore dal 20 gen 2012
1. Nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, ed in numero non superiore a dodici unità, il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti utilizzato dall'Agenzia ai sensi dell', comma 8, lettera a), del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, a domanda può essere trasferito ed inquadrato nei ruoli dell'Agenzia stessa. 2. La domanda di trasferimento ed inquadramento nel ruolo dell'Agenzia deve essere presentata dal personale non dirigente interessato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3. Per il personale dirigente proveniente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con incarico a tempo determinato presso l'Agenzia, collocato in aspettativa senza assegni secondo quanto disposto all', comma 12, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, la domanda di trasferimento presso l'Agenzia deve essere presentata dal dirigente interessato entro sessanta giorni prima della scadenza dell'incarico. 4. Con disposizione del direttore dell'Agenzia, fatto salvo motivato diniego, il personale che ha presentato la domanda di cui ai commi 1, 2 e 3 è inquadrato nel ruolo dell'Agenzia, secondo i criteri di equiparazione previsti dalla delibera di cui all', comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166. 5. Al personale di cui al presente articolo assunto dall'Agenzia è riconosciuto il trattamento giuridico ed economico applicato al personale dell'Agenzia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-11-15;224#art-18

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