Titolo VI
Art. 19
Trattamento giuridico ed economico
In vigore dal 20 gen 2012
1. Al personale inquadrato nei ruoli dell'Agenzia si applica, nelle more dell'individuazione del comparto di contrattazione collettiva, il trattamento giuridico ed economico individuato dall', comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-11-15;224#art-19