Art. 9
Gettoni di presenza, indennità per il personale e rimborsi spese
In vigore dal 4 set 2010
Gettoni di presenza, indennità per il personale
e rimborsi spese
1. Il Comitato centrale può deliberare sui gettoni di presenza e sui rimborsi delle spese da corrispondere ai componenti del Comitato stesso e al capo della segreteria nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili ed in conformità alla normativa vigente.
È in ogni caso fatto divieto di autorizzare tali spese a valere su risorse di origine diversa da quelle previste all' , comma 1, lettera a).
2. Ai componenti, titolari o supplenti, del Comitato possono essere riconosciuti gettoni di presenza. Per le sedute del Comitato centrale i gettoni sono determinati, sulla base dell'effettiva partecipazione alle riunioni, fermi restando i limiti previsti dalla normativa vigente.
3. Ai componenti del Comitato centrale ed al personale in servizio presso la segreteria del Comitato spetta il trattamento di missione previsto dalla normativa vigente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-07-09;134#art-9