Art. 6

Gestione delle entrate del Comitato centrale

In vigore dal 4 set 2010
1. Le quote di cui all' sono versate sul conto corrente postale intestato al «Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi», secondo le modalità deliberate dal Comitato stesso, con vincolo di successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato. 2. A far tempo dal 30 gennaio di ciascun anno, il Presidente del Comitato centrale per l'Albo o il Vicepresidente eletto fra i componenti in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell', comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, provvede al prelievo delle somme affluite sul conto corrente postale di cui al comma 1 e al successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi e per gli effetti di cui all', comma 2. 3. La contabilità speciale accesa preso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma intestata al «Comitato centrale albo autotrasportatori» in applicazione dell' del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, viene soppressa e le risorse sulla stessa giacenti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai sensi e per gli effetti di cui all', comma 2.
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