Art. 10
Rendiconto annuale del Comitato centrale
In vigore dal 4 set 2010
1. Al termine dell'anno finanziario il Comitato centrale redige il rendiconto annuale delle entrate e delle spese, corredato dalla relazione sulla gestione e dalla relazione sull'attività svolta nello stesso anno.
2. La relazione sulla gestione è illustrativa anche delle modalità di utilizzo dei fondi di cui all', comma 1, lettera b).
3. Entro il 15 marzo di ogni anno, il Comitato centrale approva il rendiconto dell'esercizio finanziario dell'anno precedente, che trasmette, unitamente alle relazioni di cui al comma 1, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'approvazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-07-09;134#art-10