Art. 5

Quote di iscrizione all'Albo

In vigore dal 4 set 2010
1. Le misure delle quote dovute annualmente dagli autotrasportatori sono determinate con deliberazione del Comitato centrale, tenuto conto del numero, del tipo e della portata dei veicoli circolanti. 2. La deliberazione di cui al comma 1 è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il pagamento della quota si riferisce. 3. Il pagamento della quota è effettuato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, mediante versamento sul conto corrente postale di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-07-09;134#art-5

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