Art. 5
Quote di iscrizione all'Albo
In vigore dal 4 set 2010
1. Le misure delle quote dovute annualmente dagli autotrasportatori sono determinate con deliberazione del Comitato centrale, tenuto conto del numero, del tipo e della portata dei veicoli circolanti.
2. La deliberazione di cui al comma 1 è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il pagamento della quota si riferisce.
3. Il pagamento della quota è effettuato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, mediante versamento sul conto corrente postale di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-07-09;134#art-5