Art. 4
Esercizio finanziario - Disposizioni generali
In vigore dal 4 set 2010
1. L'esercizio finanziario del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. La gestione finanziaria relativa al funzionamento del Comitato centrale si svolge in base al bilancio preventivo annuale delle entrate e delle spese in termini di competenza e di cassa, approvato dal Comitato stesso entro il 31 ottobre dell'anno precedente.
3. Il Comitato redige il bilancio di previsione delle entrate, di cui all', e delle spese, con allegata nota programmatica.
4. La redazione del bilancio di previsione e del rendiconto, nonché dei relativi allegati, avviene secondo le modalità stabilite, nel rispetto dei principi di trasparenza e veridicità previsti dalla vigente normativa, con la delibera di cui all', comma 1.
5. Il bilancio di previsione e la nota programmatica di cui al comma 3 sono trasmessi, entro trenta giorni dall'approvazione, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
6. Al fine di consentire, durante l'anno, il costante monitoraggio dei costi di gestione e, in sede di rendiconto, la verifica dei costi sostenuti e dei risultati conseguiti sotto il profilo economico e funzionale, il Comitato centrale adotta il sistema unico di contabilità economica per centri di costo, come previsto dal titolo III del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-07-09;134#art-4