Art. 4

Esercizio finanziario - Disposizioni generali

In vigore dal 4 set 2010
1. L'esercizio finanziario del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. 2. La gestione finanziaria relativa al funzionamento del Comitato centrale si svolge in base al bilancio preventivo annuale delle entrate e delle spese in termini di competenza e di cassa, approvato dal Comitato stesso entro il 31 ottobre dell'anno precedente. 3. Il Comitato redige il bilancio di previsione delle entrate, di cui all', e delle spese, con allegata nota programmatica. 4. La redazione del bilancio di previsione e del rendiconto, nonché dei relativi allegati, avviene secondo le modalità stabilite, nel rispetto dei principi di trasparenza e veridicità previsti dalla vigente normativa, con la delibera di cui all', comma 1. 5. Il bilancio di previsione e la nota programmatica di cui al comma 3 sono trasmessi, entro trenta giorni dall'approvazione, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'economia e delle finanze. 6. Al fine di consentire, durante l'anno, il costante monitoraggio dei costi di gestione e, in sede di rendiconto, la verifica dei costi sostenuti e dei risultati conseguiti sotto il profilo economico e funzionale, il Comitato centrale adotta il sistema unico di contabilità economica per centri di costo, come previsto dal titolo III del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni.
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Esercizio finanziario - Disposizioni generali (Art. 4 Regolamento contabile del Comitato centrale per l'Albo nazionale) — Testo vigente | Portale Normativo