Art. 8
Gestione delle spese del Comitato centrale - Incarichi esterni
In vigore dal 4 set 2010
Gestione delle spese
del Comitato centrale - Incarichi esterni
1. Il Comitato centrale, nell'ambito delle attribuzioni allo stesso demandate e secondo le modalità stabilite con delibera emanata di intesa con la Direzione generale per il trasporto e l'intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, autorizza l'impiego delle risorse e ordina le spese nei limiti dei fondi disponibili.
2. Gli stanziamenti di cui all', comma 1, lettera b), assegnati dalla normativa vigente al Comitato centrale, sono utilizzati per l'assolvimento dei compiti previsti all', secondo le specifiche finalità stabilite dalla normativa che disciplina l'assegnazione degli stessi, nonché per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi.
3. I pagamenti sono effettuati a mezzo di ordinativi diretti firmati dal Presidente del Comitato centrale, o, su delega del Presidente, dal Vicepresidente, o dal capo della segreteria. I pagamenti relativi alle spese di funzionamento del Comitato centrale possono essere effettuati anche a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su ordine di accreditamento a favore di un funzionario delegato.
4. Il Ministero vigilante, su richiesta motivata del Comitato centrale, mette a disposizione i profili professionali necessari allo svolgimento delle attribuzioni demandate allo stesso Comitato. Solo ove tali professionalità non risultino presenti, il Comitato può chiedere al Ministro di conferire incarichi di collaborazione, consulenza e studio, determinandone preventivamente l'oggetto, la durata ed il compenso nel rispetto dei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge. I relativi provvedimenti sono sottoposti all'esame dei competenti organi di controllo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-07-09;134#art-8