Art. 11
Disposizioni finali
In vigore dal 4 set 2010
1. Il Comitato centrale stabilisce al proprio interno le regole relative al suo funzionamento per quanto non disciplinato nel presente regolamento, nel rispetto delle precedenti disposizioni e della normativa contabile pubblica, in quanto compatibile.
2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dalla cui attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 luglio 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2010
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 184
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-07-09;134#art-11