Art. 2
Autonomia contabile e finanziaria
In vigore dal 4 set 2010
1. Le risorse finanziarie del Comitato centrale sono costituite:
a) dalle quote annue di iscrizione all'Albo, al cui versamento sono soggette le imprese iscritte all'Albo stesso, ai sensi dell'articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298;
b) dagli stanziamenti di cui all', comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e successive modificazioni.
2. Le risorse di cui al comma 1, lettera a), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli della missione «Diritto alla mobilità», programma «Logistica ed intermodalità nel trasporto» dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Alle spese derivanti dal suo funzionamento provvede il Comitato centrale, utilizzando le risorse di cui al comma 1, lettera a).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-07-09;134#art-2