Art. 941 duodecies

Modalità di gestione delle prerogative sindacali

In vigore dal 18 feb 2025
1. Ai fini dell'articolo 1480, comma 14, del codice, per turno di servizio giornaliero si intende l'orario di servizio effettivamente programmato per il giorno in cui il dirigente dell'APCSM fruisce del permesso sindacale. 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1480, comma 5, del codice: a) ciascuna APCSM rappresentativa individua le procedure per la contabilizzazione delle ore di permesso sindacale fruite dai rispettivi iscritti titolari di cariche. Le medesime associazioni possono chiedere, non più di una volta al mese, alle amministrazioni militari di riferimento la verifica della disponibilità residua delle ore di permesso alle stesse attribuite; b) ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare individua nel proprio ambito l'articolazione preposta alla contabilizzazione delle ore di permesso sindacale fruite dal rispettivo personale e il relativo responsabile, dandone informazione sui rispettivi siti istituzionali. 3. Ciascuna APCSM individua fra i propri iscritti un militare responsabile della certificazione dell'avvenuta fruizione dei permessi da parte dei rispettivi titolari di cariche, comunicandone il nominativo alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento. La certificazione dell'avvenuta fruizione del permesso è effettuata dall'articolazione nazionale o periferica, di livello non inferiore a quello regionale, dell'APCSM, rispettivamente per permessi fruiti da militari titolari di cariche nazionali ovvero periferiche. La mancata fruizione del permesso sindacale già autorizzato è tempestivamente comunicata dall'APCSM nelle medesime forme. 4. Il comandante che autorizza la fruizione del permesso sindacale informa contestualmente l'articolazione della Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento, individuata ai sensi del comma 2, lettera b). L'eventuale rinuncia al permesso già autorizzato è comunicata tempestivamente nelle medesime forme. 5. Ai sensi dell', commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della banca dati «GEDAP»: a) entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento: 1) gli elenchi nominativi del personale collocato in distacco e in aspettativa sindacale non retribuita, suddivisi per associazione rappresentativa; 2) il numero complessivo e i nominativi dei militari che hanno beneficiato dei permessi sindacali, retribuiti e non, suddivisi per associazione rappresentativa; b) entro due giorni dal rilascio dell'autorizzazione, la concessione dei permessi sindacali in favore del personale dipendente. 6. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 5, lettera a), numero 2), entro il 31 gennaio di ogni anno, le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare predispongono per ciascuna APCSM i prospetti riepilogativi dei permessi sindacali fruiti dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente, che sono controfirmati dal rispettivo responsabile della certificazione di cui al comma 3, ovvero, in caso di diniego della controfirma, ne riportano le motivazioni. I prospetti così predisposti sono trasmessi da ciascuna Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare alle APCSM rappresentative di riferimento. In caso di APCSM interforze tali prospetti sono trasmessi da ciascuna Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare alla competente articolazione dello Stato maggiore della difesa, che, previa aggregazione dei dati ricevuti dalle Forze armate e dalle Forze di polizia a ordinamento militare in un unico prospetto per ciascuna APCSM, li inoltra alle associazioni rappresentative. Entro trenta giorni dal ricevimento dei medesimi prospetti riepilogativi, le APCSM verificano le ore e la titolarità dei rispettivi permessi fruiti per ciascuna Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento. Entro i successivi cinque giorni e comunque dal 1° aprile i dati risultanti dalla banca dati GEDAP sono definitivi. 7. Nel caso in cui, anche all'esito delle verifiche di cui al comma 6, risultino ore di permesso erroneamente utilizzate in misura superiore a quella spettante nell'anno, le stesse sono compensate dalla Forza armata o dalla Forza di polizia a ordinamento militare con le ore spettanti nell'anno immediatamente successivo, fino a capienza del monte ore attribuito all'APCSM ai sensi dell'articolo 1480, comma 5, del codice. Per l'eventuale eccedenza le Forze armate o le Forze di polizia a ordinamento militare procedono al recupero del corrispettivo economico delle ore di permesso fruite e non spettanti con oneri a carico dell'APCSM.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-941-duodecies

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