Art. 941 undecies
Locali
In vigore dal 18 feb 2025
1. Entro sessanta giorni dalla data di adozione del decreto di cui all'articolo 1478, comma 5, del codice, ciascuna amministrazione militare:
a) individua, compatibilmente con le proprie disponibilità logistiche, idonei locali a livello centrale e periferico, non inferiore a regionale, da adibire a ufficio comune per le APCSM rappresentative che ne facciano richiesta;
b) pubblica sui rispettivi siti internet istituzionali l'elenco dei locali di cui alla lettera a) comprensivo delle giornate e delle fasce orarie di disponibilità.
2. Ciascuna APCSM rappresentativa può formulare all'amministrazione militare di riferimento apposita istanza per l'utilizzo in via non esclusiva di uno o più locali di cui all'elenco del comma 1. L'istanza indica le generalità dei militari iscritti designati quali referenti dell'Amministrazione militare per l'utilizzo dei medesimi locali.
3. Le amministrazioni rendono disponibili alle APCSM rappresentative i locali muniti degli arredi essenziali, previa stipula di apposito atto. Le strumentazioni e il materiale di consumo necessari per lo svolgimento delle attività sindacali sono a carico delle associazioni utilizzatrici. I locali sono utilizzati per l'esercizio delle funzioni sindacali secondo modalità concordate tra le medesime associazioni.
4. Per l'autorizzazione all'accesso presso i locali di cui al presente articolo si applicano le disposizioni stabilite dalle amministrazioni concedenti.
5. Le amministrazioni concedenti hanno facoltà di sospendere temporaneamente l'utilizzo dei locali di cui al presente articolo per eccezionali e motivate esigenze di servizio o logistiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-941-undecies