Art. 941 quindecies

Relazioni sindacali informative e consultive

In vigore dal 18 feb 2025
1. L'informazione preventiva è assicurata da ciascuna Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare inviando alle associazioni rappresentative la documentazione inerente ai criteri e alle conseguenti iniziative di carattere generale nelle materie di cui all'articolo 1476-ter, comma 2, del codice. 2. La consultazione si attua attraverso la richiesta di parere alle associazioni rappresentative. Fatti salvi i casi di necessità e urgenza o di prioritaria esigenza dell'amministrazione, le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare di riferimento acquisiscono il parere anche senza particolari formalità. La consultazione ha ad oggetto le circolari e le direttive afferenti alle seguenti materie: a) attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari; b) qualità e salubrità dei servizi erogati dalle sale convegno e dalle mense; c) permessi brevi per esigenze personali e criteri generali per l'applicazione del riposo compensativo; d) criteri di massima per l'aggiornamento professionale ai fini dei servizi di polizia, limitatamente alle Forze di polizia a ordinamento militare; e) criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo. 3. Le medesime procedure di cui ai commi 1 e 2 si attuano a cura: a) dello Stato maggiore della difesa, di concerto con le articolazioni centrali del Ministero della difesa, per le circolari e direttive emanate da queste ultime, nonché per le disposizioni applicative degli accordi sindacali di cui all', comma 3-quater, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, limitatamente alla parte che disciplina gli aspetti comuni alle Forze armate; b) delle unità organizzative individuate ai sensi dell'articolo 1477-bis del codice, per questioni di esclusivo interesse locale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-941-quindecies

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